Menu Close

Cerca
banner
Selezione del miglior caffè
banner
Codice sconto Instagram
Torna all'inizio

Come iscriversi al Registro delle opposizioni

Il registro pubblico delle opposizioni (RPO) è un servizio pubblico e gratuito che offre la possibilità agli utenti di opporsi alla ricezione di telefonate e corrispondenza cartacea con finalità commerciali indesiderate.

Come funziona l'RPO

Una volta effettuata l'iscrizione al registro, gli utenti non potranno più essere contattati dagli operatori di telemarketing, a meno che questi ultimi non abbiano un consenso specifico all’utilizzo dei dati dopo la data d'iscrizione.
Ci sono tre diverse modalità per iscriversi al registro:
    •    Compilare un apposito modulo elettronico direttamente sul sito del Registro delle opposizioni
    •    Telefonare al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari
    •    Inviare tramite mail un apposito modulo digitale all’indirizzo [email protected]

Funzioni: iscrizione, rinnovo, revoca selettiva, cancellazione

Tutte le richieste d'iscrizione vengono gestite entro un giorno lavorativo, mentre la loro efficacia diventa effettiva entro 15 giorni.
Le funzioni dell'RPO sono divise in quattro tipologie:
    •    Iscrizione: blocca le chiamate di telemarketing indesiderate, annullando i consensi alla pubblicità e alla cessione dei dati personali a terzi. La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano, sia su quelle automatizzate. Dopo l’iscrizione al servizio è possibile ricevere solo chiamate autorizzate dai gestori delle tue utenze.
    •    Rinnovo: permette di rinnovare l’iscrizione al servizio, annullando gli eventuali consensi al telemarketing rilasciati nel periodo compreso tra la data della prima iscrizione e la data del rinnovo.
    •    Revoca selettiva: offre la possibilità di revocare selettivamente l’opposizione nei confronti di specifici operatori registrati ai servizi RPO da cui si intende ricevere chiamate promozionali.
    •    Cancellazione: elimina l’iscrizione dall'RPO, rimuovendo in tal modo il diritto di opposizione al telemarketing.

Finalità dell'RPO

Iscrivendosi all'RPO, i cittadini manifestano la volontà di non voler ricevere chiamate di telemarketing indesiderate e/o pubblicità cartacea. Se si tratta di utenti già iscritti, il registro ne gestisce l’iscrizione attraverso le funzioni sopra descritte di rinnovo, revoca selettiva e cancellazione.
L’iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato, ma può essere rinnovata nel caso in cui si intenda annullare nuovamente i consensi al telemarketing rilasciati a seguito dell’iscrizione all'RPO.

Diritti che si acquisiscono con l’iscrizione

Attraverso l’iscrizione all'RPO si acquisiscono i seguenti diritti:
    •    Opposizione al telemarketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale, ricerche di mercato).
    •    Annullamento dei consensi al telemarketing rilasciati in precedenza per il trattamento delle numerazioni tramite chiamata telefonica.
    •    Divieto di comunicazione a terzi, trasferimento e diffusione di dati personali degli iscritti al Registro delle opposizioni da parte del titolare del trattamento per lo svolgimento di telemarketing non riferibile alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare medesimo.

Obblighi previsti per gli operatori di telemarketing

Gli operatori di telemarketing che utilizzano per le proprie campagne i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici sono tenuti a registrarsi al sistema e a comunicare preventivamente al Gestore del Registro le liste dei numeri che intendono contattare. Queste liste saranno restituite dal Gestore entro 24 ore dalla richiesta prive delle numerazioni dei cittadini che si sono iscritti al servizio e si sono opposti alla pubblicità telefonica, con validità di 15 giorni.

Sanzioni

La violazione del diritto di opposizione dei contraenti telefonici o la mancata osservanza dell'RPO da parte degli operatori di telemarketing è disciplinata dal D.Lgs.n.196/2003 e dal GDPR: sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, qualora maggiore.

Commenti
Lascia un commento Chiudi